Avere una caldaia che funziona in modo ottimale è garanzia di comfort, sicurezza e risparmio. Per questo motivo è molto importante attenersi alla normativa vigente (DPR 74/2013) e sottoporre il proprio impianto a controlli e manutenzioni periodiche obbligatorie per legge.
I controlli periodici sono necessari a verificare lo stato e il funzionamento della caldaia e devono essere eseguiti da tecnici abilitati, in grado di rilasciare poi il Bollino Verde o il Bollino Blu (a seconda di dove si trova l’impianto).
Vediamo quali sono le differenze tra Bollino Verde e Bollino Blu per le caldaie.
Il Bollino Blu per le caldaie è obbligatorio per tutti i comuni con una popolazione superiore a 40.000 abitanti, è di competenza del comune in cui è situato l’immobile e deve essere eseguito da tecnici abilitati.
Il Bollino Blu viene rilasciato a eseguito dei controlli sull’efficienza, il buon funzionamento, e sui fumi di scarico che non devono contenere sostanze inquinanti oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Ai fini del rilascio del Bollino Blu il tecnico effettua:
Ogni quanto deve essere deve essere fatto il Bollino Blu:
Il Bollino verde per le caldaie è obbligatorio per tutti i comuni con una popolazione fino a 40.000 abitanti ed è di competenza di Regione o Provincia.
Il bollino verde può essere rilasciato esclusivamente da tecnici abilitati e attesta il buon funzionamento dell’impianto, il suo grado di sicurezza e l’immissione dei fumi di scarico sotto i limiti previsti dalla legge.
Ai fini del rilascio del Bollino Verde il tecnico effettua:
Ogni quanto deve essere deve essere fatto il Bollino Verde:
Oltre al bollino blu o verde, è sempre da prevedere la regolare revisione della caldaia rispettando la scadenza indicata dal tecnico specializzato al momento dell’installazione dell’impianto e presente sul libretto d’istruzioni della caldaia.