Finanziaria 2018: Riqualificazione Energetica

Sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018

Dal 1 gennaio 2018 con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio vengono riconfermate per il 2018 le detrazioni fiscali sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.

Da quest’anno, tuttavia, la detrazione ha aliquote differenziate a seconda dell’intervento; la Legge di Bilancio 2018, infatti, ha ridisegnato gli incentivi sul risparmio energetico con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.

 

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

 

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione),
  • collettori solari per la produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) , pari almeno al 20%,
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di
  • § sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • § impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • § spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 70% e al 75%

 

Gli interventi di tipo condominiale beneficeranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti.

Il punto di partenza sarà sempre la detrazione 50%-65% (come nelle singole abitazioni) ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio e arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015

Le detrazioni riguardano le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

 

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

 

Inoltre è stato confermato il cd. sisma bonus, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Le detrazioni saranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

 

La documentazione relativa agli interventi effettuati deve essere obbligatoriamente inoltrata per via telematica all’ENEA, che svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli utenti.



15/02/2018